Veicoli inquinanti: ecco i Comuni vietati

0

GARDA BRESCIANO – Il 15 ottobre torna, fino al 15 aprile 2016, il divieto di transito per i veicoli considerati inquinanti. In Lombardia sono quasi 600 i Comuni interessati, una cinquantina i bresciani. Ecco quali.

Il fermo interessa i veicoli Euro 0 a benzina e Euro 0, Euro 1 e Euro 2 diesel. Ma ci sono alcune deroghe.

Questi i Comuni del Garda bresciano interessati: Bedizzole, Calvagese, Desenzano, Lonato, Polpenazze, Puegnago, Roe’ Volciano, Soiano.

Gli altri comuni bresciani interessati sono: Adro, Borgosatollo, Botticino, Bovezzo, Brescia, Calcinato, Calvagese, Castegnato, Castel Mella, Castenedolo, Cazzago San Martino, Cellatica, Chiari, Coccaglio, Collebeato, Cologne, Concesio, Erbusco, Flero, Gardone Valtrompia, Gavardo, Gussago, Lumezzane, Marcheno, Mazzano, Muscoline, Nave, Nuvolento, Nuvolera, Ospitaletto, Paitone, Palazzolo, Passirano, Pontoglio, Prevalle, Rezzato, Roncadelle, Rovato, San Zeno Naviglio, Sarezzo, Urago D’oglio, Villa Carcina, Villanuova

Scarica qui l’elenco completo dei Comuni lombardi in cui sarà in vigore il fermo.

I veicoli interessati

Non possono circolare gli autoveicoli:

– Euro 0 benzina ( non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive);

– Euro 0, Euro 1, Euro 2 diesel  (omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, o 96/1/CEE, riga B, oppure omologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE ovvero 98/77/CE).

Dove si applica

Le limitazioni alla circolazione interessano la porzione di territorio regionale corrispondente agli agglomerati di Milano, Brescia e Bergamo con l’ aggiunta dei capoluoghi di provincia della bassa pianura (Pavia, Lodi, Cremona e Mantova) e relativi Comuni di cintura appartenenti alla zona A.

Il fermo si applica anche ai territori dei Comuni che – pur non appartenendo alle zone sopra indicate –  abbiano aderito alle misure regionali secondo il “Protocollo di collaborazione delle province lombarde” (compresi nell’elenco sopra citato).

Si applica su tutti i tratti stradali ricadenti all’interno dei territori indicati, comprese le strade provinciali e statali ad esclusione di:

– autostrade;

– strade di interesse regionale R1;

– tratti di collegamento tra le autostrade e le strade R1 e gli svincoli delle stesse e i tratti di collegamento ai parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici o delle stazioni ferroviarie.

I veicoli esclusi dalle limitazioni

Possono circolare:

– i veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;

– i veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;

– i veicoli alimentati a diesel (gasolio), dotati di  sistemi di abbattimento delle polveri sottili (filtri FAP) in grado di garantire un valore di emissione del particolato pari o inferiore al limite fissato per gli Euro 3, sia per dotazione di fabbrica, sia per successiva installazione.

– i veicoli storici, purché in possesso dell’attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici.

– i veicoli classificati come macchine agricole di cui all’art. 57 del Decreto legislativo 285/1992;

– i motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti euro 0 o pre-Euro 1. I motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 0 non possono circolare (allegato 1 alla D.G.R 9958/09), mentre le restanti tipologie di ciclomotori e motocicli a  due tempi possono circolare.

– i veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale:

A) veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;

B) veicoli di pronto soccorso sanitario;

C) scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 con DGR n. 4924 del 15/06/2007 e n. 6418 del 27/12/2007;veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;

D) autovetture targate CD e CC.

Lascia una risposta