Veneto, ordinanza di Zaia: nei locali solo seduti

Cosa prevede l’ordinanza.

E’ consentita, dalle 15 e fino alle 18, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente con consumazione da seduti sia all’interno che all’esterno dei locali, su posti regolarmente collocati negli spazi disponibili da parte del singolo esercizio e in ogni caso nel rispetto dell’obbligo di distanziamento interpersonale di un metro e delle altre disposizioni delle Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni.

La mascherina va costantemente utilizzata a copertura di naso e bocca sia in piedi che seduti nonché negli spostamenti nel locale e nello spazio esterno, salvo che per il tempo necessario per la consumazione di cibo e bevande.

I servizi di ristorazione devono esporre all’ingresso un cartello indicando il numero massimo di persone ammesse nel locale.

È vietata la consumazione di alimenti e bevande per asporto nelle vicinanze dell’esercizio di somministrazione.

È sempre consentita e fortemente raccomandata la vendita con consegna di alimenti e bevande a domicilio.

L’ordinanza ricorda che i sindaci dispongono la chiusura al pubblico di strade o piazze nei centri urbani, allorquando valutino sussistente il rischio di assembramento, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

 

 

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GardaPost