Riva, riscaldamento concesso per 7 ore al giorno

RIVA – Giungono in Comune in questi giorni di repentino e anticipato cambio del clima numerose richieste di chiarimento circa i riferimenti normativi su tempi e modalità di accensione degli impianti di riscaldamento.

Qui di seguito l’Amministrazione comunale ricorda le indicazioni del caso.

L’utilizzo degli impianti di riscaldamento delle abitazioni è regolamentata dal DPR 74 del 2013, che individua il periodo di accensione e il numero massimo di ore giornaliere di funzionamento, a seconda delle aree.

Per quanto riguarda l’Alto Garda trentino (zona «E») l’utilizzo del riscaldamento è consentito per non oltre 14 ore giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile, nell’orario che va tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.

Al di fuori di questo periodo (ovvero dal 16 aprile al 14 ottobre) gli impianti termici possono essere attivati «solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria» (cioè per non più di 7 ore).

Qualora comprovate esigenze lo richiedano, è facoltà del sindaco emettere un’ordinanza in deroga alla legge nazionale (solitamente accade nei mesi di aprile e settembre) disponendo l’accensione anticipata o posticipata degli impianti di riscaldamento, per una durata giornaliera superiore alle 7 ore già consentite e ampliandola fino a un massimo di 14 ore.

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