Decreto contro il coronavirus, ecco cosa prevede

LAGO DI GARDA - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il decreto, valido da subito, domenica 8 marzo, fino al 3 aprile che limita le possibilità di movimento nelle zone più colpite dal contagio. Ecco cosa prevede.

IN merito alla mobilità

contagio coronavirus. Non è un «divieto assoluto», spiega, «non si ferma tutto», non si bloccano treni e aerei: sarà possibile muoversi per comprovate esigenze lavorative o per emergenze e motivi di salute. Ma la polizia potrà fermare i cittadini e chiedere loro perché si stiano spostando in territori dove la crescita dei casi di contagio porta il governo a disporre misure mai così restrittive.

In base al D.P.C.M. datato 08 marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella Regione Lombardia, fino al 03 aprile 2020 sono adottate le seguenti misure:

  • Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai summenzionati territori, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  • Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37.5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali contattando il proprio medico curante;

SCUOLE: Fino al 03 aprile 2020, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;

BIBLIOTECA E MUSEI Sono chiusi i musei, le biblioteche e gli altri istituti e luoghi della cultura;

RISTORANTI, BAR E PUB Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 06:00 alle 18:00, con obbligo a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;

NEGOZI, ATTIVITÀ COMMERCIALI Sono consentite le attività commerciali diverse da ristoranti e bar, a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentata o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro le strutture dovranno essere chiuse; sono sospese le attività di palestre, piscine, centri sportivi, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;

LUOGHI DI CULTO L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose ivi comprese quelle funebri;

MANIFESTAZIONI ED EVENTI Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali a titolo di esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;

STRUTTURE SANITARIE L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenza sanitarie assistite (RSA), strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani autosufficienti e non, è limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezioni; È fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologia cronica ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro;

Chiunque a partire dal 14° giorno antecedente la data di pubblicazione del D.P.C.M. del giorno 08 marzo 2020, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’OMS, deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta. Le disposizioni sopra riportate producono effetto dalla data dell’8 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 03 aprile 2020.

Puoi scaricare qui il decreto.

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