Coronavirus, l’ordinanza della Regione Veneto

VENETO - Anche in Veneto un'ordinanza che vieta fino al primo marzo tutte le manifestazioni, oltre a fermare le gite a imporre la chiusura delle le scuole di ogni ordine e grado e dei musei nella Regione. Ecco il testo integrale.

Sono sospese anche le funzioni religiose. La diocesi di Verona, così come fatto a Brescia, ha diramato un comunicato in cui  chiarisce che: sono sospese tutte le celebrazioni liturgiche fino a domenica 1 marzo compresa; le chiese possono essere aperte per la preghiera personale; sono sospese tutte le attività formative (catechismo, incontri di gruppi, formazione di ogni tipo, …); per la celebrazione dei funerali siano ammessi solo i familiari più stretti (max 20 persone), sono sospese le celebrazione dei sacramenti previste in questa settimana

Ecco il testo integrale dell’ordinanza (la puoi scaricare qui) a firma del presidente della regione Veneto Luca Zaia e del ministro della Salute Roberto Speranza.

Ministero della Salute Ordinanza contingibile e urgente n. 1

Il Ministro della Salute di Intesa con il Presidente della Regione Veneto Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019.

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto che si sono verificati finora 25 casi nella territorio della Regione del Veneto nei Comuni di Vò (PD) e di Mira (VE). Il quadro epidemiologico relativo a questi casi evidenzia un importante elemento di preoccupazione che è la mancata identificazione del “caso indice” in entrambi i focolai epidemici. Questo evento potrebbe allargare i cluster dei casi anche ad altri territori del Veneto in quanto non conoscendo la fonte, l’estensione del contagio è ad oggi imprevedibile. Ritenuta pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, si adottano misure di contrasto e di contenimento alla diffusione del predetto virus; Tenuto conto inoltre che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica globale, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione Mondiale della Sanità; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2020, e ai sensi dell’articolo 32 Legge 833/78, articolo 117 D.L. 112/98 e articolo 50 D.L. 267/2000; Art. 1 (Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19)

1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 nella Regione Veneto, il Presidente della Regione del Veneto adotta straordinarie misure per il contenimento adeguato per contrastare l’evolversi della situazione epidemiologica.

2. Le misure di cui al comma 1, sono le seguenti:

a) Sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi in luogo pubblico o privato sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva, religiosa; discoteche e locali notturni;

b) Chiusura dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza;

c) Sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 dei codici dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.L. 42/2004, nonché dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali istituti o luoghi;

d) Sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che estero;

e) Previsione dell’obbligo da parte di individui che hanno fatto ingresso nel Veneto da zone a rischio epidemiologico come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità di comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria competente per territorio per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

1. Misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria sottoriportate: 2. Lavarsi spesso le mani, a tal proposito si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie, e altri luoghi di aggregazione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani. 3. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute 4. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani 5. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce 6. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico 7. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol 8. Usare la mascherina solo si sospetta di essere malato o si assiste persone malate 9. I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi 10. Contattare il Numero Verde regionale 800462340 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni 11. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus

f) Le Direzioni sanitarie ospedaliere devono predisporre la limitazione dell’accesso dei semplici visitatori alle aree di degenza, preferibilmente una persona per paziente al giorno.

g) Le RSA per non autosufficienti dovranno anch’esse limitare l’accesso dei visitatori agli ospiti; h) Si raccomanda fortemente che il personale sanitario si attenga alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria nonchè alla rigorosa applicazione delle indicazioni per la sanificazione e disinfezione degli ambienti previste dalle circolari ministeriali;

i) Deve essere predisposta dagli organismi competenti la disinfezione giornaliera dei treni regionali e di tutto il trasporto pubblico locale via terra, via aere e via acqua;

j) Sospensione delle procedure concorsuali ad esclusione dei concorsi per personale sanitario; Art. 2 (Durata delle misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19) I provvedimenti della presente ordinanza avranno efficacia dalla data della firma del presente documento fino a tutto il 01.03.2020 Questa ordinanza potrà essere soggetta a modifiche al seguito del variare dello scenario epidemiologico. Salvo il fatto che non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale. Copia dell’ordinanza viene inviata i prefetti e ai Nuclei Antisofisticazione (NAS).

 

Padova, 23 febbraio 2020

Il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia

Il Ministro della Salute Roberto Speranza

 

I commenti sono chiusi.