Istituita la Giornata nazionale degli alpini: sarà il 26 gennaio
ROMA - Con 189 voti favorevoli, nessuno contrario e un solo astenuto, il Senato ha approvato martedì 5 aprile, in via definitiva, il disegno di legge n. 1371, sull’istituzione della “Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini”, che era già stato approvato dalla Camera dei Deputati.
L’Assemblea di Palazzo Madama ha confermato anche la scelta della data proposta, ovvero il 26 di gennaio.
“È un voto che ci riempie di un orgoglio più che legittimo – ha dichiarato Sebastiano Favero, Presidente dell’Associazione Nazionale Alpini – non solo per il consenso praticamente unanime con cui il Ddl è stato approvato, ma anche per la data individuata per la celebrazione, ovvero il 26 di gennaio, che coincide con l’anniversario della battaglia di Nikolajewka, il drammatico ed eroico episodio del 1943 assurto a simbolo del valore e dello spirito di sacrificio delle penne nere. È la conferma – ha aggiunto Favero – del grandissimo credito di cui gli Alpini godono nel nostro Paese e dell’apprezzamento unanime e trasversale per la dimostrazione di impegno, solidarietà, riconciliazione e spirito di pace che contraddistinguono le penne nere da oltre un secolo”.
Ecco il testo del disegno di legge.
Art. 1.
- La Repubblica riconosce il giorno 26 gennaio di ciascun anno quale Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini, al fine di conservare la memoria dell’eroismo dimostrato dal Corpo d’armata alpino nella battaglia di Nikolajewka durante la seconda guerra mondiale, nonché di promuovere i valori della difesa della sovranità e dell’interesse nazionale nonché dell’etica della partecipazione civile, della solidarietà e del volontariato, che gli alpini incarnano.
- Le iniziative di cui all’articolo 2 per la Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini si svolgono, di norma, l’ultima domenica del mese di gennaio.
Art. 2
- Per celebrare la Giornata di cui all’articolo 1, in ciascuna provincia o ente territoriale di livello equivalente, secondo quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, o dagli specifici ordinamenti degli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, gli organi competenti possono promuovere e organizzare cerimonie, eventi, incontri, conferenze storiche e mostre fotografiche, nonché testimonianze sull’importanza della difesa della sovranità nazionale, delle identità culturali e storiche, della tradizione e dei valori etici di solidarietà e di partecipazione civile che il Corpo degli alpini incarna.
- Gli organi competenti di cui al comma 1 prevedono, ove possibile, il coinvolgimento dell’Associazione nazionale alpini nella promozione delle iniziative indicate al medesimo comma.
Art. 3
- La Giornata di cui all’articolo 1 non è considerata solennità civile ai sensi dell’articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260.
Art. 4
- In considerazione dell’alto valore educativo, sociale e culturale della Giornata di cui all’articolo 1, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nell’ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative per la celebrazione della Giornata medesima.
Art. 5
- All’attuazione delle disposizioni della presente legge le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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