Moschee, Beccalossi: la nostra legge è in vigore

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LOMBARDIA – L’assessore regionale Beccalossi scrive ai sindaci della Lombardia: la legge regionale in materia di nuova realizzazione dei luoghi di culto è pienamente in vigore.

«Una lettera a tutti i sindaci dei Comuni della Lombardia, per sgomberare il campo da equivoci e per confermare loro che la Legge 2/2015 (puoi consultarla qui, ndr), approvata dal Consiglio regionale, in materia di nuova realizzazione dei luoghi di culto è pienamente in vigore». Con queste parole Viviana Beccalossi, assessore regionale al Territorio, Urbanistica e Difesa del suolo, annuncia la decisione di scrivere agli oltre 1.500 sindaci della Lombardia, per comunicare loro che, nonostante il Governo abbia impugnato la Legge, la stessa continua a produrre effetti.

«Un atto dovuto – aggiunge Viviana Beccalossi -, visto che le dichiarazioni costruite ad arte da certe forze politiche o associazioni hanno alimentato dubbi e confusione tra gli amministratori locali».

«Restano vigenti – si legge nel testo che l’assessore invia ai sindaci – i contenuti della normativa, che precisa le modalità con le quali tutti i Comuni lombardi potranno disciplinare, all’interno della propria pianificazione urbanistica, le aree destinate ad accogliere le attrezzature religiose».

Ricordiamo che la legge in questione era stata battezzata come “legge anti-moschee” dalla stessa maggioranza in Regione Lombardia, mentre era stata targata e criticata come “legge anti-culto” e gravemente discriminatoria da parte di numerose realtà religiose e non soltanto religiose.

La decisione di impugnare la legge, si legge in una nota del Consiglio dei ministri, è legata al fatto che “alcune disposizioni al fine di regolamentare la realizzazione di luoghi di culto e di attrezzature religiose nel territorio regionale, impongono agli enti rappresentanti di organizzazioni religiose una serie di stringenti obblighi e requisiti che incidono sull’esercizio in concreto del diritto fondamentale e inviolabile della libertà religiosa”.

Inoltre è stata stabilita l’impugnazione “per invasione nella competenza esclusiva dello Stato in materia di rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose. Tali disposizioni regionali – si legge ancora –  violano inoltre l’art. 117, primo e secondo comma, lett. a), Cost., per contrasto con i principi contenuti in trattati europei ed internazionali in materia di libertà di religione e di culto, nonché, prevedendo il coinvolgimento di organi statali preposti alla sicurezza pubblica, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell’ordine pubblico, che affida alla sola legge statale il potere di disciplinare forme di coordinamento fra Stato e Regioni nella materia della sicurezza pubblica”.

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